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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto legislativo 2 agosto 1946, n. 258, e' ratificato con la
seguente modificazione:
Art. 5. - E' sostituito dal seguente:
"L'autorizzazione per i matrimoni contratti dagli ufficiali,
sottufficiali e militari di truppa, nelle condizioni di cui al
presente decreto, produce effetti economici dalla data di
celebrazione dei matrimoni stessi".