Legge Ordinaria n. 212 del 02/04/1953 (Pubblicata nella G.U. del 14 aprile 1953)
Ulteriore proroga della legge 8 marzo 1949, n. 75, recante provvedimenti a favore della industria delle costruzioni navali e dell'armamento.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il termine previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 8 marzo
1949,  n.  75,  gia'  prorogato al 31 dicembre 1952 dall'art. 4 della
legge  15 dicembre 1949, numero 945, e' ulteriormente prorogato al 30
giugno  1956  per le nuove costruzioni navali e per le opere previste
nel primo comma dell'art. 4, lettera b), seconda parte della presente
legge.
  La  proroga  stabilita nel comma precedente e le disposizioni degli
articoli  seguenti  non  riguardano  il  beneficio  fiscale  previsto
dall'art.   9   della  legge  8  marzo  1949,  n.  75,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  fatta  eccezione  per  il  naviglio
peschereccio  indicato  alla  lettera  b)  dell'art. 4 della presente
legge,  limitatamente  a  quello  di nuova costruzione, e per la nave
cisterna di cui all'art. 3 della legge stessa.
 

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