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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 8 marzo
1949, n. 75, gia' prorogato al 31 dicembre 1952 dall'art. 4 della
legge 15 dicembre 1949, numero 945, e' ulteriormente prorogato al 30
giugno 1956 per le nuove costruzioni navali e per le opere previste
nel primo comma dell'art. 4, lettera b), seconda parte della presente
legge.
La proroga stabilita nel comma precedente e le disposizioni degli
articoli seguenti non riguardano il beneficio fiscale previsto
dall'art. 9 della legge 8 marzo 1949, n. 75, e successive
modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per il naviglio
peschereccio indicato alla lettera b) dell'art. 4 della presente
legge, limitatamente a quello di nuova costruzione, e per la nave
cisterna di cui all'art. 3 della legge stessa.