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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La misura e la durata del sussidio a titolo di assistenza
post-sanatoriale previsto dal decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 29 aprile 1947, n. 318, e modificato dal
decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 865, sono modificati come
segue:
per i capifamiglia: lire 500 giornaliere per il periodo di un
anno;
per i non capifamiglia: lire 300 giornaliere per i primi sei
mesi, lire 200 giornaliere per i successivi sei mesi.
Il sussidio compete agli assistiti il cui periodo di ricovero abbia
avuto una durata non inferiore a due mesi e la cui dimissione sia
avvenuta per guarigione clinica, per stabilizzazione o per
prosecuzione della cura in ambulatorio.
Quando il periodo di degenza non superi i sei mesi, ivi compresi
gli eventuali periodi di assistenza in ambulatorio, la durata del
sussidio e' limitata a nove mesi.
Il sussidio post-sanatoriale non spetta a coloro che si dimettano
volontariamente dal luogo di cura o che ne siano allontanati per
motivi disciplinari.
Cessa dal diritto al sussidio post-sanatoriale l'assistito che
assume attivita' retribuita o che, trascorsi quattro mesi dalla sua
dimissione, rifiuti un'occupazione adeguata alle sue condizioni
fisiche.
Il sussidio post-sanatoriale non e' corrisposto per i periodi in
cui l'assistito fruisca di assistenza post-sanatoriale in appositi
luoghi di cura o di rieducazione al lavoro.