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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e
pulizia o soltanto di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti
alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo, negli immobili
urbani adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli
di cooperative a contributo statale, e' dovuta, in aggiunta alla
retribuzione del mese di dicembre, una gratifica natalizia nella
misura di una mensilita' della retribuzione globale di fatto in
denaro, costituita:
a) dal salario base;
b) dall'indennita' di carovita prevista dal decreto legislativo
luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303;
c) dall'indennita' di contingenza di cui alla legge 20 novembre
1951, n. 1323;
d) dalle eventuali indennita' speciali corrisposte a carattere
continuativo.
Detta gratifica dev'essere corrisposta entro il 23 dicembre di ogni
anno.