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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' data facolta' alle Camere di commercio, industria e agricoltura
di conferire i posti, rimasti disponibili tra quelli messi a concorso
a norma degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 24 aprile 1948,
n. 588, agli idonei che non hanno potuto conseguire la nomina per
insufficienza di posti nella quota riservata al concorso cui hanno
partecipato.