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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 luglio 1952, gli assegni familiari e i relativi
contributi per il settore dell'agricoltura della Cassa unica degli
assegni stessi sono determinati nelle misure previste dalla tabella B
allegata alla presente legge vistata dal Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale.
La misura degli assegni familiari e dei relativi contributi
prevista per gli impiegati dalla tabella B allegata alla presente
legge e' comprensiva degli assegni familiari di caropane e dei
relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive
modificazioni.
Nulla e' innovato alla procedura stabilita dall'art. 2 della legge
22 novembre 1948, n. 861, ai fini della determinazione e della
modifica dei contributi.