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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A modifica di quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 7 della
legge 12 maggio 1950, n. 230, e dall'art. 2 della legge 18 maggio
1951, n. 333, i ricorsi ivi previsti sono proponibili davanti alle
Commissioni amministrative, secondo le norme di cui al testo unico 9
maggio 1950, n. 203.
In deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 9 della
legge 12 maggio 1950, n. 230, il Tribunale competente e' quello nella
cui giurisdizione ha sede l'ufficio distrettuale che esegue gli
accertamenti per le imposte straordinarie progressiva o proporzionale
sul patrimonio.