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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il testo del primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 9
aprile 1948, n. 608, modificato dall'articolo unico della legge 23
febbraio 1950, n. 94, e' sostituito dal seguente:
"E' autorizzata la spesa di lire un miliardo per provvedere alle
esigenze relative alla lotta contro le cavallette nelle campagne
1948, 1949, 1950, 1951, 1952 e 1953".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 marzo 1953
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI