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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Gli aventi titolo per conseguire i benefici di cui ai decreti
legislativi 27 giugno 1946, n. 35 e 29 maggio 1947, n. 649,
ratificati con la legge 10 agosto 1950, n. 784, debbono presentare
all'Ufficio del genio civile competente entro sei mesi dall'entrata
in vigore della presente legge, a pena di decadenza, una relazione
illustrativa dei lavori da eseguire, con l'indicazione della spesa
prevista, tanto se intendano che all'esecuzione dei lavori stessi
provveda direttamente l'Amministrazione dei lavori pubblici quanto se
intendano invece eseguirli in concessione.
Analoga denunzia debbono effettuare entro lo stesso termine gli
enti pubblici locali, pena la decadenza dal beneficio della
ricostruzione ai sensi dell'art. 27 della legge 26 ottobre 1940, n.
1543.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 marzo 1953
EINAUDI
Da GASPERI - ALDISIO -
ZOLI - PELLA - VANONI
- FANFANI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI