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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le
seguenti Convenzioni concluse a Chiasso, tra la Repubblica italiana e
la Confederazione Svizzera, il 5 aprile 1951:
Convenzione concernente la correzione della Roggia Molinara;
Convenzione concernente la rettifica di confine lungo la Poggia
Molinara fra i comuni di Como e Chiasso;
Convenzione concernente una rettifica della frontiera al varco
stradale di Ponte Chiasso.