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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il disimpegno di tutta l'attivita' relativa alle opera marittime,
finora, di competenza degli ordinari uffici del Genio civile e delle
sezioni autonome per il Servizio escavazione porti marittimi, e'
trasferito alla competenza degli uffici del Genio civile per le opere
marittime aventi le sedi e la circoscrizione di cui alla tabella
annessa alla presente legge, vistata dal, Ministro per i lavori
pubblici.
Le sezioni autonome del Genio civile per il Servizio escavazione
dei porti marittimi di Livorno, Napoli, Bari, Venezia, istituito con
l'art. 3 del regio decreto 5 luglio 1934, sono soppresse.
Rimangono immutate le competenze e l'organizzazione del Servizio
per l'escavazione dei porti marittimi di cui al regio decreto 5
luglio 1934, e ai regi decreti-legge 17 gennaio 1935, n. 105 e 28
giugno 1937, n. 943.