Legge Ordinaria n. 240 del 04/04/1953 (Pubblicata nella G.U. del 21 aprile 1953)
Norme interpretative della legge 5 giugno 1951, n. 376, sui ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il comma settimo dell'art. 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, va
inteso  nel senso che le promozioni ivi previste in soprannumero sono
conferibili  nella proporzione precisata sia agli impiegati del comma
primo,  sia  agli  impiegati  del  comma  sesto,  fermo  peraltro che
gl'impiegati del comma primo concorrono alla promozione col beneficio
dell'anzianita'  computabile  ai  soli  fini  dell'art. 5 del decreto
legislativo  7  aprile  1948,  n. 262, mentre gli impiegati di cui al
comma  sesto  possono far valere la propria anzianita' speciale anche
ai fini della legge 1 dicembre 1949, n. 868.
  Ai  fini  previsti  dal  comma  precedente,  non  si  applicano  le
disposizioni  che  prescrivono,  per  le promozioni del personale, un
minimo  di appartenenza al ruolo o di permanenza nel grado inferiore,
intendendosi  utile, a tali fini, il complesso di anzianita' di ruolo
ordinario  e di ruolo transitorio congiunto con l'anzianita' speciale
attribuita a norma dei commi primo e sesto della legge 5 giugno 1951,
n. 376.
 

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