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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al testo unico delle norme per la tutela delle strade e per la
circolazione, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740,
sono apportate le modifiche di cui agli articoli seguenti.