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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A partire dall'esercizio finanziario 1952-53, e' autorizzata la
concessione a favore degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma
di un contributo annuo di lire 60.000.000, da destinare per lire
50.000.000 alla lotta contro il cancro ed i tumori maligni e per lire
10.000.000 alla lotta contro le malattie veneree.