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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata, a decorrere dall'esercizio 1952-53, la concessione
di un contributo di lire 2.500.000 a favore dell'Associazione della
stampa estera in Italia, con sede in Roma, che sara' iscritto nello
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (rubrica
Presidenza del Consiglio dei Ministri).
Art. 2.
La spesa di cui all'art. 1 viene fronteggiata con una
corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 157 del
bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1952-53.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri
decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 aprile 1953
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI