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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed
artistiche firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4
maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a
Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1925, e riveduta
a Bruxelles il 26 giugno 1948.