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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le costruzioni e ricostruzioni di cui alla legge 25 maggio 1936, n.
1016, ed al decreto legislativo 1 dicembre 1947, n. 1625, potranno
fruire dell'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati e
dalle relative sovraimposte, comunale e provinciale, purche' ultimate
entro il 31 dicembre 1955, ferma restando, in ogni caso, la
decorrenza dell'esenzione medesima dal 1 agosto 1947.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 marzo 1953
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO -
ZOLI - PELLA - SCELBA -
VANONI - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI