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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I soprassoldi annessi alle medaglie al valor militare assumono la
denominazione di "assegni" e sono stabiliti nelle seguenti misure
annue:
lire 5.000 per la medaglia di bronzo;
lire 12.500 per la medaglia d'argento;
lire 40.000 per la medaglia d'oro.