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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 1030, e' ratificato con
le seguenti modificazioni:
Art. 2. - E' sostituito dal seguente:
"Alla liquidazione della gestione delle opere pubbliche eseguite
dall'Italia in Albania, gia' di competenza dell'ufficio di cui
all'articolo precedente, provvede il Ministero dei lavori pubblici
presso il quale viene a tal fine istituito, per funzionare fino al 31
ottobre 1952, un Ufficio stralcio opere pubbliche Albania.
Il Ministero stesso provvedera' alle liquidazioni, eventualmente
ancora occorrenti dopo tale data, a mezzo della Direzione generale
degli affari generali e del personale".
Art. 3. - L' ultimo capoverso del primo comma ed il secondo comma
sono sostituiti dai seguenti:
"Il capo dell'Ufficio stralcio di cui al precedente art. 2, ovvero
altro funzionario del ruolo personale dell'Amministrazione centrale
dei lavori pubblici di grado non inferiore al 6°, membro.
"Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da
un funzionario dell'Ufficio stralcio opere pubbliche Albania, ovvero
da un altro funzionario del ruolo del personale dell'Amministrazione
centrale dei lavori pubblici, di grado non inferiore al 9°".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 gennaio 1953
EINAUDI
DE GASPERI - ZOLI -
VANONI - PELLA -
ALDISIO - CAMPILLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI