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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il testo dell'art. 4 della tariffa, allegato A alla legge di
registro approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269,
modificato dal regio decreto-legge 9 maggio 1935, n. 606, e'
sostituito dal seguente:
a) cessioni pro-soluto e pro-solvendo di crediti e retrocessione
di crediti, lire 1,50 per cento;
b) cessioni pro-soluto e pro-solvendo di crediti, stipulate in
relazione alle operazioni di cui alla lettera b) dell'art. 28 della
presente tariffa, lire 0,50 per cento;
c) cessioni pro-soluto e pro-solvendo di annualita' o contributi
governativi e di enti pubblici nonche' di crediti verso pubbliche
amministrazioni, stipulate in relazione alle operazioni di cui alla
lettera c) dell'art. 28 della presente tariffa, lire 0,25 per cento.
Nota. - L'imposta si applica a norma degli articoli 26 e 52 della
legge.
Per l'applicabilita' delle minori aliquote di cui alle lettere b) e
c) e' necessario che nell'atto di cessione siano specificatamente
indicate le operazioni in relazione alle quali e' stipulato e che
l'efficacia della cessione non sia estesa anche ad altre operazioni.
Le dette aliquote si applicano all'intero ammontare dei crediti
ceduti anche se superiore a quello delle operazioni cui la cessione
si riferisce.