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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo ordinario annuale per le spese di funzionamento
dell'Istituto per il medio ed estremo Oriente (I.S.M.E.O.), fissato
in lire 7.500.000 con la legge 27 maggio 1950, n. 413, e' elevato a
decorrere dall'esercizio finanziario 1952-53 a lire 30.000.000.