Legge Ordinaria n. 263 del 11/04/1953 (Pubblicata nella G.U. del 27 aprile 1953)
Concessione di miglioramenti alle pensioni delle vedove, degli orfani, genitori, collaterali ed assimilati, dei caduti in guerra ed alle pensioni degli invalidi di guerra.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Alla  vedova  del militare, morto per causa di servizio di guerra o
attinente  alla guerra, o del civile morto per fatti di guerra di cui
all'art.  10  della legge del 10 agosto 1950, n. 648, e' concesso, in
aggiunta  alla pensione di guerra, un assegno supplementare: di annue
lire 24.000 per l'esercizio finanziario 1953-54; di annue lire 63.000
per  l'esercizio  1954-55  e  di  annue  lire 102.000 per l'esercizio
1955-56 e per gli esercizi successivi.
  Detto assegno spetta pure, in eguale misura, agli orfani di guerra,
di  cui agli articoli 62, 63 e 64 della legge 10 agosto 1950, n. 648,
i  quali  conseguano, o abbiano conseguito, la pensione di guerra per
diritto proprio.
  Uguale   diritto  compete  pure  alla  vedova  e  agli  orfani  che
conseguano,  od  abbiano conseguito, il trattamento di riversibilita'
di cui all'art. 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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