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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Alla vedova del militare, morto per causa di servizio di guerra o
attinente alla guerra, o del civile morto per fatti di guerra di cui
all'art. 10 della legge del 10 agosto 1950, n. 648, e' concesso, in
aggiunta alla pensione di guerra, un assegno supplementare: di annue
lire 24.000 per l'esercizio finanziario 1953-54; di annue lire 63.000
per l'esercizio 1954-55 e di annue lire 102.000 per l'esercizio
1955-56 e per gli esercizi successivi.
Detto assegno spetta pure, in eguale misura, agli orfani di guerra,
di cui agli articoli 62, 63 e 64 della legge 10 agosto 1950, n. 648,
i quali conseguano, o abbiano conseguito, la pensione di guerra per
diritto proprio.
Uguale diritto compete pure alla vedova e agli orfani che
conseguano, od abbiano conseguito, il trattamento di riversibilita'
di cui all'art. 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648.