Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 753, e' ratificato con le
seguenti modificazioni:
Art. 1. - Dopo le parole: vigenti disposizioni, sono soppresse le
parole: per gli anni accademici 1945-46 e 1946-47; e dopo le parole:
nelle Armi di fanteria, e' aggiunta la parola: cavalleria.
Art. 2, terzo comma. - Dopo le parole: al corso di fanteria, e'
aggiunta la parola: cavalleria.
Art. 3, primo comma. - Dopo le parole: per le Armi di fanteria, e'
aggiunta la parola: cavalleria.
Art. 12. - Alla lettera a) sono aggiunte le parole: gli esami sono
necessari per i giovani sprovvisti del diploma di maturita' classica
o scientifica ovvero di altri diplomi di istruzione media di secondo
grado ritenuti equipollenti.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 aprile 1953
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI