Legge Ordinaria n. 269 del 04/04/1953 (Pubblicata nella G.U. del 28 aprile 1953)
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 753, concernente temporanee modificazioni all'ordinamento dell'Accademia militare per gli anni accademici 1945-46 e 1946-47.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 753, e' ratificato con le
seguenti modificazioni:
  Art.  1.  - Dopo le parole: vigenti disposizioni, sono soppresse le
parole:  per gli anni accademici 1945-46 e 1946-47; e dopo le parole:
nelle Armi di fanteria, e' aggiunta la parola: cavalleria.
  Art.  2,  terzo  comma.  - Dopo le parole: al corso di fanteria, e'
aggiunta la parola: cavalleria.
  Art.  3, primo comma. - Dopo le parole: per le Armi di fanteria, e'
aggiunta la parola: cavalleria.
  Art.  12. - Alla lettera a) sono aggiunte le parole: gli esami sono
necessari  per i giovani sprovvisti del diploma di maturita' classica
o  scientifica ovvero di altri diplomi di istruzione media di secondo
grado ritenuti equipollenti.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 aprile 1953

                               EINAUDI

                                       DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)