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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il termine stabilito dall'art. 5 della legge 7 dicembre 1942, n.
1745, e' prorogato al 30 giugno 1955 per i territori nei quali
l'unificazione delle frequenze non sia stata gia' disposta a norma
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 marzo
1947, n. 276, o dei decreti Ministeriali di cui all'art. 2 del
decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 255.
Resta ferma la facolta' del Ministro per i lavori pubblici di
anticipare il termine stabilito dal precedente comma nei modi e con
le forme prevedute dall'art. 2 del decreto legislativo
luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 255.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla, osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 16 aprile 1953
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO -
ZOLI - FANFANI -
LA MALFA - MALVESTITI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI