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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le cauzioni che gli appaltatori dei magazzini di vendita dei generi
di monopolio sono tenuti a versare, a garanzia della gestione e delle
dotazioni loro affidate, possono essere costituite anche mediante
polizza fideiussoria emessa da istituti o enti assicuratori,
autorizzati ai sensi degli articoli 18 e 31, regio decreto-legge 29
aprile 1923, n. 966, o mediante fideiussione prestata da banche di
diritto pubblico o da banche di interesse nazionale.
Il contratto tra l'appaltatore e l'istituto assicuratore o la banca
deve essere stipulato in conformita' dello schema allegato alla
presente legge.