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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 8.900.000.000 per provvedere
all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica ed alla concessione di
sussidi nelle opere di miglioramento fondiario ai sensi dei regio
decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
La spesa di cui al precedente comma e' destinata:
a) per lire 6.900.000.000 all'esecuzione di opere pubbliche di
bonifica, di cui 400.000.000 di lire per opere da eseguirsi in
Sardegna;
b) per lire 2.000.000.000 alla concessione di sussidi per opere
di miglioramento fondiario.