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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli effetti delle promozioni di cui all'art. 9 del regio decreto
11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 21, quarto comma, del regio
decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, il
servizio che il personale dell'Azienda di Stato per i servizi
telefonici inquadrato nei ruoli istituiti dal decreto legislativo 22
marzo 1948, n. 504, abbia prestato, prima dell'inquadramento, nelle
tabelle A e B di cui all'art. 2 del regio decreto 15 ottobre 1931, n.
1474, modificato dal regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, con le
qualifiche di impiegato amministrativo contabile od equiparato, capo
ufficio interurbano, tecnico di 3ª e 4ª classe, dirigente tecnico e
dirigente di commutazione, e' considerato quale servizio di ruolo di
gruppo B, purche' tale servizio sia stato prestato con il possesso
del titolo di studio di cui alla lettera 6) dell'art. 16 del regio
decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ovvero sia stato prestato da
impiegati trovantisi nelle condizioni previste nella lettera b)
dell'art. 3, n. 2, del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504.
Per due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
nei riguardi del personale inquadrato nel ruolo di gruppo B ai sensi
del citato decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, art. 3, n. 2,
lettera b), il quale, alla data predetta di entrata in vigore della
presente legge, rivesta un grado superiore all'8°, il periodo di
anzianita' normalmente richiesto per l'avanzamento e' ridotto di un
anno e mezzo.