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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto legislativo 19 settembre 1947, n. 1006, e' ratificato
con le seguenti modificazioni:
1) la lettera c) dell'art. 2 e' sostituita con la seguente:
"c) cura lo sviluppo delle attivita' assistenziali, promuove
l'applicazione in esse delle direttive suggerite dalle moderne
dottrine ed esperienze, assicura i collegamenti con gli organismi
assistenziali stranieri ed internazionali, e coopera eventualmente ad
altre iniziative che rispondano ai fini d'interesse sociale".
2) dopo il secondo comma dell'art. 3 e' aggiunto il seguente:
"Per le esigenze dei servizi possono essere conferiti incarichi
temporanei a persone esperte".