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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il servizio prestato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
dal personale appartenente al Corpo stesso o ai soppressi Corpi di
polizia in qualita' di trattenuto o di richiamato per esigenze
eccezionali, a termini della legge 1 settembre 1940, n. 1373, e'
considerato utile ai fini della pensione.