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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472,
concernente provvedimenti per gli ufficiali gia' in servizio
permanente effettivo ed i sottufficiali gia' in carriera continuativa
mutilati ed invalidi della guerra 1940-45 e successive modificazioni,
sono estese, in quanto applicabili, agli ufficiali, sottufficiali e
guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.