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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'importo del fondo di riserva per le spese impreviste costituito
presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonche' le
relative assegnazioni annuali che lo alimentano, determinati
rispettivamente in lire 100.000.000 e lire 20.000.000, dall'art. 10
del regio decreto-legge 21 giugno 1941, n. 571, convertito nella
legge 14 settembre 1941, n. 1115, sono aumentati, dall'esercizio
1952-53, rispettivamente, a lire 500.000.000 e a lire 100.000.000.