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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il quarto comma dell'art. 31 della legge 25 luglio 1952 n. 991, e'
cosi' modificato alle lettere b), c) e d):
" b) lire cinquecento milioni all'Azienda di Stato per le foreste
demaniali per gli scopi di cui agli articoli e 7;
" c) lire cinquecento milioni per l'esecuzione di opere pubbliche
di bonfica montana di cui agli articoli 19 e 20, ivi compresa la
pronta riparazione delle ferite al rivestimento vegetale protettivo
causate da nubifragi e da valanghe;
" d) lire due miliardi per la concessione di contributi e
concorsi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 32 e delle anticipazioni di
cui all'art. 18".