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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A favore di tutto il personale sanitario, amministrativo e
subalterno, di ruolo e non di ruolo e del personale salariato e di
assistenza religiosa addetto ad istituzioni antitubercolari
(sanatori, reparti ospedalieri antitubercolari, dispensari)
dipendenti dallo Stato o da Enti pubblici che prestino la loro opera
in modo regolare e continuativo nell'interno delle istituzioni
predette, nonche' del personale delle Amministrazioni dello Stato,
compreso il personale delle ricevitorie postelegrafoniche, che presti
attivita' continuativa presso uffici e servizi situati nell'interno
delle succitate istituzioni antitubercolari, e' concessa, qualunque
sia il grado gerarchico rivestito e la sede di servizio, una
indennita' di profilassi antitubercolare nella misura di lire 155
giornaliere.
I servizi, di cui al precedente comma, potranno essere specificati,
occorrendo, con deliberazione degli organi amministrativi degli enti
competenti.