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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Su parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, negli
statuti delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore
possono essere inclusi altri insegnamenti complementari oltre quelli
indicati nelle tabelle annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n.
1652, e successive modificazioni. A tali insegnamenti potranno essere
attribuite le denominazioni ritenute piu' opportune.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 aprile 1953
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA -
SEGNI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI