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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministro per il tesoro, d'intesa col Ministro per l'agricoltura
e per le foreste, e' autorizzato ad accordare agli Istituti di
credito agrario, operanti nelle zone colpite dalle alluvioni e
mareggiate dell'estate ed autunno 1951, anticipazioni - rimborsabili
nel periodo di cinque anni - fino all'ammontare complessivo di lire
1200 milioni, da destinare alla concessione di prestiti una tantum a
favore delle piccole aziende e dei conduttori non proprietari,
indipendentemente dalla ampiezza dell'azienda da essi condotta,
danneggiati dalle dette avversita', per l'acquisto di sementi e per
la ricostituzione delle scorte vive e morte nonche' per rimborso
prestiti agrari di esercizio relativi a sementi ed a scorte vive o
morte in essere al momento della avversita' e rimasti insoluti per
causa della medesima.
Per la concessione di detti prestiti vanno osservate le norme
previste dall'art. 9 della legge 10 gennaio 1952, n. 3.
Per la classificazione delle aziende vanno applicati i criteri
previsti dal decreto legislativo 1 luglio 1940, n. 31.