Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato a disporre la
revisione delle posizioni individuali degli insegnanti degli istituti
e scuole di istruzione tecnica, la cui nomina, avvenuta senza
concorso ai sensi dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889,
sia stata proposta per l'annullamento a norma del decreto legislativo
luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 687, ed a provvedere alla
conferma in ruolo di quelli di essi che, su conforme parere del
Consiglio superiore della pubblica istruzione, siano riconosciuti
dotati della preparazione e della capacita' necessaria per ricoprire
le cattedre per cui la nomina fu disposta.