Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il funzionamento dell'Ufficio per il ricupero delle opere d'arte e
del materiale bibliografico, scientifico e didattico di cui al
decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 385, al decreto
legislativo 16 aprile 1948, n. 609, ed alla legge 26 febbraio 1949,
n. 82, e' prorogato fino al 31 dicembre 1954.
L'Ufficio di cui al comma precedente dispone dei mezzi personali e
del materiale di cui agli articoli 3 e 4 del decreto luogotenenziale
12 aprile 1946, n. 385.