Legge Ordinaria n. 323 del 11/04/1953 (Pubblicata nella G.U. del 11 maggio 1953)
Proroga del funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale storico e bibliografico nazionale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  funzionamento dell'Ufficio per il ricupero delle opere d'arte e
del  materiale  bibliografico,  scientifico  e  didattico  di  cui al
decreto   luogotenenziale   12   aprile  1946,  n.  385,  al  decreto
legislativo  16  aprile 1948, n. 609, ed alla legge 26 febbraio 1949,
n. 82, e' prorogato fino al 31 dicembre 1954.
  L'Ufficio  di cui al comma precedente dispone dei mezzi personali e
del  materiale di cui agli articoli 3 e 4 del decreto luogotenenziale
12 aprile 1946, n. 385.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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