Legge Ordinaria n. 328 del 11/04/1953 (Pubblicata nella G.U. del 12 maggio 1953)
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, concernente il nuovo ordinamento del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, e' ratificato con le
seguenti modificazioni:
    Art.  10.  -  Il  secondo  e  il  terzo comma sono sostituiti dai
seguenti:
    "Detta ricostruzione, che terra' conto dei servizi prestati nello
stesso  Ministero  prima  e dopo l'assunzione Dell'Azienda in parola,
non  considerandosi  interruzione,  ai  soli fini della ricostruzione
stessa, l'eventuale periodo intercorso fra la cessazione dal servizio
statale  in  dipendenza  della  cessione  dei  telefoni all'industria
privata  e l'assunzione nella medesima Azienda, verra' deliberata dal
Consiglio  di amministrazione applicando, ove occorra, il criterio di
cui  all'art.  6,  quarto comma, prima parte, del decreto legislativo
luogotenenziale   19   ottobre   1944,  n.  301,  su  proposta  della
Commissione  di  cui  all'art. 9 del presente decreto, con le norme e
modalita'  che  saranno  fissate  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica,   su   proposta   del   Ministro   per   le  poste  e  le
telecomunicazioni,  di  concerto  con  il Ministro per il tesoro, nel
quale  decreto  sara'  fissato  anche il termine per la presentazione
delle domande da parte degli interessati.
    La  ricostruzione  sara'  attuata  fino  alla data del decreto di
determinazione  delle norme e modalita' di cui al comma precedente ed
avra'  solo  effetto  giuridico  per  quanto  si  attiene  al periodo
anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 11 aprile 1953

                               EINAUDI

                                               DE GASPERI - SPATARO -
                                                                PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

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