Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, e' ratificato con le
seguenti modificazioni:
Art. 10. - Il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai
seguenti:
"Detta ricostruzione, che terra' conto dei servizi prestati nello
stesso Ministero prima e dopo l'assunzione Dell'Azienda in parola,
non considerandosi interruzione, ai soli fini della ricostruzione
stessa, l'eventuale periodo intercorso fra la cessazione dal servizio
statale in dipendenza della cessione dei telefoni all'industria
privata e l'assunzione nella medesima Azienda, verra' deliberata dal
Consiglio di amministrazione applicando, ove occorra, il criterio di
cui all'art. 6, quarto comma, prima parte, del decreto legislativo
luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, su proposta della
Commissione di cui all'art. 9 del presente decreto, con le norme e
modalita' che saranno fissate con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le
telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, nel
quale decreto sara' fissato anche il termine per la presentazione
delle domande da parte degli interessati.
La ricostruzione sara' attuata fino alla data del decreto di
determinazione delle norme e modalita' di cui al comma precedente ed
avra' solo effetto giuridico per quanto si attiene al periodo
anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 aprile 1953
EINAUDI
DE GASPERI - SPATARO -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI