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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, e' ratificato con le
seguenti modificazioni:
Art. 3. - Al primo comma, dopo le parole: "E' istituito in Roma
l'Ente autotrasporti merci, dotato di personalita' giuridica di
diritto pubblico e sottoposto", sono soppresse le parole: "alla
tutela ed".
Art. 7. - Al primo comma, le parole: "Un apposito Comitato
sovraintende alla gestione dell'Ente Detto Comitato e presieduto dal
direttore generale M.C.T.C. ed e' costituito: ", sono sostituite
dalle seguenti: "Un apposito Comitato provvede alla gestione
dell'Ente. Detto Comitato e' costituito: dal presidente;".
Art. 8. - E' aggiunto il seguente comma 1°)-bis: "Il presidente e'
nominato con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del
Ministro per i trasporti, ed ha la rappresentanza legale dell'Ente"
.
All'ultimo comma sono soppresse le parole: "il quale ha la
rappresentanza legale dell'Ente".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 gennaio 1953
EINAUDI
DE GASPERI - MALVESTITI -
PELLA - ZOLI - CAPPA -
CAMPILLI - PACCIARDI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI