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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'Unione nazionale mutilati per servizio, eretta in ente morale
con decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 giugno 1947, n. 650,
e' riconosciuta la rappresentanza e la tutela degli interessi morali
e materiali dei mutilati ed invalidi per causa di servizio, militare
e civile, presso le pubbliche Amministrazioni e presso tutti gli enti
ed istituti che hanno per scopo l'assistenza, la rieducazione ed il
lavoro dei minorati per causa di servizio.