Legge Ordinaria n. 337 del 13/04/1953 (Pubblicata nella G.U. del 13 maggio 1953 e rettifica 20 maggio)
Disposizioni a favore dell'Unione nazionale mutilati per servizio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  All'Unione  nazionale  mutilati per servizio, eretta in ente morale
con  decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 giugno 1947, n. 650,
e'  riconosciuta la rappresentanza e la tutela degli interessi morali
e  materiali dei mutilati ed invalidi per causa di servizio, militare
e civile, presso le pubbliche Amministrazioni e presso tutti gli enti
ed  istituti  che hanno per scopo l'assistenza, la rieducazione ed il
lavoro dei minorati per causa di servizio.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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