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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli assegni familiari e i relativi contributi per i settori del
commercio e professioni e arti, dell'assicurazione e delle aziende
artigiane della Cassa unica degli assegni stessi, nonche' gli assegni
familiari della gestione per i giornalisti professionisti aventi
rapporto di impiego con imprese editoriali, sono determinati nelle
misure e con la decorrenza per ciascuno degli anzidetti settori o
gestione rispettivamente previste dalle tabella C, E, G, ed I,
annesse alla presente legge.