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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all'atto della
corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con
esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere
indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore,
il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e
tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta
retribuzione, nonche', distintamente, le singole trattenute.
Tale prospetto paga deve portare la firma, sigla o timbro del
datore di lavoro o di chi ne fa le veci.
Le societa' cooperative sono tenute alla compilazione del prospetto
di paga sia per gli operai ausiliari che per i propri soci
dipendenti.