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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per il conferimento delle supplenze nei circoli didattici privi di
titolare, per il conferimento degli incarichi provvisori e delle
supplenze d'insegnamento nelle scuole elementari statali e per i
trasferimenti per domanda, dei maestri di ruolo sono rispettivamente
costituite ogni anno tre commissioni presso ogni Provveditorato agli
cumenti degli aspiranti e di formare le graduatorie.
Ciascuna commissione e' nominata dal provveditore agli studi e
composta di un funzionario del Provveditorato, di un ispettore
scolastico o di un direttore didattico e di un maestro. Se le domande
degli aspiranti superino le novecento, si nominano altri due
commissari scelti fra i direttori didattici o i maestri e cosi'
successivamente di seicento in seicento domande. Non si aggiungono
commissari oltre le duemilasettecento domande.
Le graduatorie formate dalle commissioni sono sottoposte
all'approvazione del provveditore agli studi.