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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' abrogato il decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945,
n. 360.
Con effetto dall'anno scolastico 1953-54, il limite massimo di eta'
per l'ammissione nelle scuole di ostetricia e' fissato ad anni 30.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 gennaio 1953
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI - PELLA
- ZOLI - SCELBA -
CAMPILLI - RUBINACCI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI