Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, lino a
quando siano approvati per legge e non oltre il 31 agosto 1953, i
bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario
1953-54 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e
con le disposizioni e modalita' previste nei relativi disegni di
legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario
medesimo, presentato alle Assemblee legislative il 31 gennaio 1953.