Legge Ordinaria n. 463 del 29/06/1953 (Pubblicata nella G.U. del 30 giugno 1953)
Ratizzazione della tredicesima mensilità spettante ai dipendenti statali per il 1953.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'importo  della  tredicesima  mensilita'  attribuita  ai personali
statali a termine del primo comma dell'art. 7 del decreto legislativo
del  Capo  provvisorio  dello  Stato  25  ottobre  1916,  n.  263, e'
corrisposto,  per  l'anno  1953,  in  due  rate semestrali alle date,
rispettivamente, del 1 luglio e del 16 dicembre.
  La  prima  rata e' commisurata alla meta' del trattamento economico
mensile  lordo  spettante  al  1  luglio  1953  per stipendio, paga o
retribuzione   e   indennita'   di   carovita,   escluse   le   quote
complementari.
  La  seconda  rata e' determinata in misura pari alla differenza tra
l'importo  della  tredicesima  mensilita'  calcolato  sul trattamento
economico  mensile lordo spettante al 16 dicembre 1953 per stipendio,
paga  o  retribuzione  e  indennita'  di  carovita  escluse  le quote
complementari,  e  l'importo  della  prima  rata di cui al precedente
comma.
  Restano  ferme le disposizioni di cui ai commi secondo e successivi
dell'art.  7 del decreto legislativo dei Capo provvisorio dello Stato
25 ottobre 1946, n. 263.
 

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