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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'importo della tredicesima mensilita' attribuita ai personali
statali a termine del primo comma dell'art. 7 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1916, n. 263, e'
corrisposto, per l'anno 1953, in due rate semestrali alle date,
rispettivamente, del 1 luglio e del 16 dicembre.
La prima rata e' commisurata alla meta' del trattamento economico
mensile lordo spettante al 1 luglio 1953 per stipendio, paga o
retribuzione e indennita' di carovita, escluse le quote
complementari.
La seconda rata e' determinata in misura pari alla differenza tra
l'importo della tredicesima mensilita' calcolato sul trattamento
economico mensile lordo spettante al 16 dicembre 1953 per stipendio,
paga o retribuzione e indennita' di carovita escluse le quote
complementari, e l'importo della prima rata di cui al precedente
comma.
Restano ferme le disposizioni di cui ai commi secondo e successivi
dell'art. 7 del decreto legislativo dei Capo provvisorio dello Stato
25 ottobre 1946, n. 263.