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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La richiesta del verbale di irreperibilita' di cui all'art. 5 della
legge 1 ottobre 1951, n. 1140, per i cittadini scomparsi i quali
hanno avuto l'ultima residenza nota in un luogo che non fa parte del
territorio della Repubblica italiana, deve essere presentata alla
Commissione istituita con decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520.
La Commissione redige il verbale di irreperibilita' osservate le
disposizioni del comma secondo del predetto art. 5.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 gennaio 1953
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA -
PELLA - PACCIARDI -
CAMPILLI - RUBINACCI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI