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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la segente legge:
Articolo unico.
I seguenti decreti legislativi sono ratificati, salvi gli effetti
degli atti legislativi di modifica o di abrogazione dei decreti
stessi:
11 novembre 1946, n. 351 - Concessione di un contributo
straordinario all'Opera nazionale di assistenza all'Italia Redenta.
20 gennaio 1947, n. 59 - Rimborso di spese a carattere
assistenziale sostenute in Africa orientale italiana.
21 marzo 1947, n. 159 - Estensione ai salariati delle
disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946,
n. 138, concernente la riassunzione e l'assunzione obbligatoria dei
reduci nelle pubbliche amministrazioni.
27 novembre 1947, n. 1331 - Revisione delle disposizioni relative
all'indennita' di carovita dei dipendenti statali e all'assegno di
caroviveri dei pensionati.
15 dicembre 1947, n. 1549 - Norme sulla retribuzione delle feste
infrasettimanali a favore dei salariati statali.
3 maggio 1948, n. 653 - Provvidenze a favore dei pensionati degli
istituti di previdenza.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 gennaio 1953
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA -
VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI