Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I decreti legislativi 11 maggio 1947, n. 378, e 28 gennaio 1948, n.
76, ratificati con modifiche dalla legge 17 luglio 1951, n. 575, sono
prorogati, con le modifiche di cui al successivo art. 2, sino a che
saranno emanate nuove norme legislative organiche in materia. Essi
cessano, comunque, di avere vigore il 31 ottobre 1953.