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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Coloro che siano stati assunti nei ruoli degli insegnanti degli
Istituti e seno di istruzione media di ogni tipo e grado, nei ruoli
dei direttori delle scuole secondarie di avviamento professionale e
nei ruoli dei maestri elementari per effetto dei concorsi riservati
ai perseguitati politici e razziali di cui all'art. 17 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373,
ratificato, con modificazioni, con la legge 19 maggio 1950, n. 323,
qualora si trovino dalla data di decorrenza della nomina in ruolo in
congedo per mandato politico, sono promossi ordinari o stabili dopo
un anno dalla nomina in ruolo predetta, purche' documentino di avere
prestato servizio, per la durata di un anno, quali incaricati o
supplenti, in scuole di Stato, o pareggiate, oppure legalmente
riconosciute.
Coloro che saranno assunti nei ruoli dei direttori didattici per
effetto dei concorsi riservati ai perseguitati politici e razziali di
cui al citato art. 17, qualora si trovino, dalla data di decorrenza
della nomina nei ruoli predetti, in congedo per mandato politico,
saranno confermati stabili dopo sei mesi da tale data.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 gennaio 1953
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI
PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI